Ordinanza Sindacale per la pulizia dalle erbacce delle aree incolte e dei terreni inedificati all'interno del centro urbano e la custodia degli animali d'affezione.

Considerato che centro abitato esistono aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano gli interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami.

Data:

16 giugno 2025

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Descrizione

 SI ORDINA
Entro il 01 giugno 2025 e per tutto il periodo ad alto rischio incendio
1) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo
sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura l'area limitrofa a
strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e
vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
2) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia
parafuoco di almeno 5 metri di larghezza con le modalità di cui al comma 1 o una fascia
erbosa verde intorno ai fabbricati e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezzanon inferiore a 10 metri;
3) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata
di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati ecomunque nei lati prospicienti la viabilità;
4) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui
con le aree boschive definite all'art. 28 devono realizzare all'interno del terreno coltivato
una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con ilbosco;
5) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio
comunale devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui al comma 1,
delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5metri.
6) Poiché, dal 1° giugno al 31 ottobre vige lo "stato di grave pericolo per gli incendi", nei
boschi, nelle aree in prossimità di aree boschive e lungo le strade è vietato accendere
fuochi, anche per bruciare stoppie, salvo deroghe e previa comunicazione e autorizzazione
della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio;
Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo
stato di elevato rischio di incendio – dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2025;
La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento delle stoppie, di residui
colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli
temporaneamente improduttivi è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15
settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente per territorio.

 SI INFORMA CHE
Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito
dall’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 689
del 24 novembre 1981, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Ordinanza completa in allegato.

Allegati

A cura di

Ufficio di Polizia Municipale

Via Vittorio Emanuele III, 14, 07010 Cossoine SS

Telefono: 079861050
Telefono: 079860007 (interno 7)
Mobile: 3203324791
Email: polizia.municipale@comune.cossoine.ss.it
PEC: protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it

Luoghi

Municipio di Cossoine

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Pagina aggiornata il 16/06/2025