Febbre catarrale degli ovini (BlueTongue).

Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia

Data:

18 ottobre 2024

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Descrizione

ORDINANZA DEL SINDACO

Considerate le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia Blue Tongue, febbre catarrale degli ovini si invitano indistintamente  tutti gli allevatori del territorio del Comune di Cossoine ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1.         I proprietari o detentori degli allevamenti sede di caso sospetto o confermato di Blue Tongue (Febbre Catarrale degli ovini) devono provvedere allo smaltimento delle carcasse animali con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, mediante smaltimento degli animali morti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009.

2.         Qualora non sia possibile e sicuro lo smaltimento presso gli appositi impianti si autorizza, in deroga, lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco ai sensi dell’art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Reg. CE 1069/2009 e all’art. 15 comma 4 punto 1 delle Linee Guida Recepite dalla Regione, al fine di ridurre i rischi sanitari connessi alla raccolta e al trasporto al più vicino impianto.

3.         Nel caso si faccia utilizzo della deroga di cui all’art. 2, lo smaltimento degli animali morti deve avvenire mediante immediato sotterramento in un unico sito all’interno del perimetro dell’azienda zootecnica interessata.

 

4.         Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

  1. Identificazione degli animali sotterrati con registrazione di data e luogo del sotterramento.
  2. L’area prescelta per l’infossamento deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali e adeguatamente recintata al fine di scongiurare rischi per gli altri animali.
  3. La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d’acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere e corpi idrici superficiali.
  4. Le carcasse devono essere sotterrate in modo che animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione), possibilmente lontano dalla visione pubblica.
  5. La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1 metro (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l’areazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare.
  6. Le carcasse degli animali devono essere disposte in un unico strato. E’ consigliato forare il rumine degli animali morti per limitare il rigonfiamento delle carcasse;
  7. Il fondo della fossa e le carcasse devono essere cosparsi con calce in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali.

La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

La Sindaca

Sassu Sabrina

A cura di

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Pagina aggiornata il 18/10/2024